Aborto, Onore e Pietà dei feti abortiti

9 Mar 2014 | Tutela della Vita

Aborto, Onore e Pietà dei feti abortiti

INTERVENTO dell’Avv. Anna Egidia Catenaro

Poiché sono Avvocato civilista,  canonista e consacrata allo Spirito santo per la missione di evangelizzazione  nel campo  della giustizia[1]  intendo affrontare il tema su tutti e tre i punti: dal punto di vista civilistico, canonistico e teologico.

1. In quanto civilista debbo porre subito l’accento sulla Legge 2 maggio 1978, n.194 che è così chiamata: Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.

Al primo articolo leggiamo: Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile.

Riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Al secondo articolo: 2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 (2),  assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo all’ ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza.

Se noi da profani  leggiamo questi due articoli, facciamo un applauso al Legislatore Italiano perché da quanto si legge sembrerebbe sussistere  tutto un programma diretto alla tutela della maternità.

Ma tutto ciò di fatto, a seguito di indagini eseguite presso i Consultori, anche da membri dell’Associazione, si è constatato che l’art 2 della L.194 è totalmente disatteso.

Come rilevato da molti assistiamo ad una manipolazione intellettuale già leggendo il titolo della legge.  Infatti, non si parla di “aborto” ma di “Norme a tutela …”, il termine “aborto” non viene mai usato, persino il certificato autorizzativo  dello stesso viene chiamato con una sigla :“IVG”.

In tale certificazione rilasciata dai consultori alle donne che vogliono abortire (IVG) viene semplicemente scritto che viene rilasciata tale  autorizzata sulla base dell’art. 5 della legge, senza specifica dei motivi effettivi. Senza che sia mai stato redatto verbale sui motivi: Economici? Psicologici? Sociali? Cosa si è fatto per rimuoverli e che non ha funzionato da indurre la donna a tale decisione?[2]

Nulla di scritto, nulla di provabile.

Il padre del concepito è totalmente estromesso poichè la legge ritiene di informarlo solo: “ove la donna lo consenta”.

La donna non viene accolta per essere aiutata a risolvere i problemi che la determinano a tale scelta, viene accolta in maniera “NEUTRALE”, questa è la dicitura e questo è ciò che accade.

La donna non viene informata sulle alternative, sulle adozioni immediate dopo il parto, sull’esistenza di case famiglia, non viene avvisata del trauma post aborto, delle ripercussioni fisiche e psichiche e men che meno sulla moralità di tale decisione.

Tutto ciò con la scusante del rispetto del principio di libertà “religiosa” e quindi di  libertà di coscienza.

Ma questa non è libertà, è mancanza di libertà, perché noi possiamo dire di avere libertà quando siamo resi edotti di ciò che stiamo facendo e delle sue conseguenze.

Infatti, i colloqui svolti all’interno dei Consultori  sono informali, cioè non verbalizzati.

Pertanto, non vi è alcuna prova che la donna abbia ricevuto le sufficienti informazioni previste dalla legge, che le sia stato illustrato cosa accade con l’aborto, come avviene; i  risvolti psicologici e spirituali dello stesso, né tanto meno la destinazione che avrà il feto abortito, né della possibilità di usufruire gli aiuti economici che lo Stato prevede, né che esistono case d’accoglienza, né che è possibile affidare il bambino immediatamente appena nato, rimanendo nell’anonimato.

Forse se si parlasse anche di onore e di pietà da riservarsi al feto abortito, potrebbe essere un deterrente…

Tutto ciò denota che non  è, quindi, svolta la funzione sociale prevista dalla norma, nè  la rimozione degli ostacoli e neppure il tentativo di rimuoverli.

La legge viene aggirata e non portata ad effetto per carenza  all’interno dei Consultori di quelle figure fondamentali  per la tutela della donna, del bambino e del padre.

Agli Avvocati  può interessare e deve interessare a prescindere dal credo religioso che la legge è violata, che la figura del legale, prevista dalla legge, non è mai presente nei consultori e quindi non informa, non consiglia e non tutela !

Al popolo della vita in genere: avvocati, giuristi, medici, psicologi, volontari, posso ricordare che la norma prevede che: “iI consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”.

2. dal punto di vista canonistico, vi è da ricordare che il codice di diritto canonico prevede al canone 1398 per chi procura l’aborto conseguendone l’effetto la scomunica latae sententiae.

L’esistenza di questa pena medicinale che la Chiesa commina nella sua azione pastorale meriterebbe di essere maggiormente conosciuta ed insegnata nelle varie parrocchie durante le catechesi, dai vari gruppi e movimenti che operano nel settore, perché di fronte ad un peccato così grave l’ignoranza della legge non scusa.

Una  volta che il delitto è stato consumato si è per ciò stesso scomunicati senza che vi sia bisogno di un provvedimento formale. Le donne dovrebbero essere informate di ciò nell’auspicio che questo  le porterebbe a riflettere di più.

E’ bene conoscere che l’aborto non è un peccato come un altro e che, pertanto, per rientrare nella comunione della Chiesa non è sufficiente confessarsi da un normale sacerdote ma occorre rivolgersi all’Ordinario del luogo o ad un sacerdote espressamente delegato  per rimettere questo tipo di peccato, il c.d. “penitenziere”.  Purtroppo  molte persone abortiscono alla leggera perché tutti lo fanno, perché il figlio non era programmato, perché frutto di violenza, perché concepito con l’uomo sbagliato e non ricevono gli aiuti necessari per risolvere i loro problemi.

Il catechismo della Chiesa Cattolica al n. 2272 stabilisce che commettono colpa grave anche le persone che cooperano attivamente all’aborto. E questi sono: i medici, gli infermieri, ma anche  i genitori, il fidanzato o il marito che inducono la donna ad abortire. Tutti costoro incorrono parimenti nella scomunica latae sentetiae.

E’ bene ricordare che anche quei figli concepiti  e non desiderati, il Signore li ha chiamati per nome. Non ha chiamato per nome solo Giovanni Battista ma anche ciascuno di noi e questo dovrebbe farci riflettere. Oltre al dono della vita il Signore ci ha donato la chiamata alla grazia, la figliolanza divina nel Figlio come scritto in Efesini 1,4.

3. Infine,dal punto di vista teologico si auspica che il Magistero, all’interno del fermento ormai in atto da anni  sul tema aborto, possa assumere , sotto l’impulso dello Spirito santo, un  pronunciamento in via definitiva sulla sorte dei feti abortiti, che noi vogliamo ritenere tra le braccia del Padre, che li ha chiamati alla vita e li ha amati sin dall’eternità ( Gr 1,5-Is 49,1-Is 43,1).

In sede di stesura della mia tesi in diritto Canonico[3] mi posi il problema, nel contesto dell’analisi sull’estensione del concetto di martirio,  se i feti abortiti potessero essere considerati martiri.

Elaborai così alcuni spunti sul tema ed annotai  alcune considerazioni:

a) la Chiesa onora come martiri i bambini uccisi da Erode in odio a Cristo;

b) Benedetto XIV con altri autori, tra cui S.Tommaso, riconobbe sotto l’aspetto teologico che i Santi Innocenti hanno conseguito la gloria del martirio, non per anticipazione dell’uso di ragione, ma per i meriti di Cristo;

c) dal punto di vista giuridico Benedetto XIV espresse dubbi e riserve sui feti in considerazione che non esistevano precedenti casi di canonizzazione e perché nei bambini mancasse l’uso di ragione;

d) dopo Benedetto XIV vi è stata la beatificazione formale di bambini che non avevano raggiunto l’uso di ragione: nella causa di Alfonso Navarrete e 205 compagni, martiri del Giappone, proclamati beati il 7 luglio 1887 laddove il decreto afferma che tra i servi di Dio vi erano:”pueri et puellae trium quatuorve annorum”;

e)  nella causa super martyrio di Andrè de Soveral e compagni morti per la fede il 1645 in Brasile si sollevò la questione se i quattro bambini trovati tra le vittime dovessero essere inclusi nell’elenco dei candidati alla canonizzazione e la causa è stata definita con decreto super martyrio senza l’esclusione dei bambini ed i martiri furono proclamati beati il 5/3/2000.

f) Mi sono chiesta se i feti abortiti  possano rientrare nel battesimo di sangue.

La Chiesa (Catech. Nn.1257-1261) ritiene che quanti subiscono la morte a motivo della fede, senza aver ricevuto il battesimo, vengono battezzati mediante la loro stessa morte per e con Cristo.

g) E’ indubbio che “la morte a motivo della fede” non ricorre nel caso di aborto poichè non vi è alcuna professione di fede del feto e la parte persecutoria  agisce  contro la vita.

h)  E’ plausibile  un allargamento del concetto di martirio tale da considerare la “vita” pari alla “fede”, o a Cristo?

i) Certo è che attualmente tale omicidio di feti non corrisponde a nessuna categoria giuridica conosciuta , né possiede i requisiti per rientrare nel concetto di martirio classico.

Bisognerebbe verificare quale sia la via corretta da percorrere, dal punto di vista teologico e poi giuridico, al fine di giungere all’obiettivo di riconoscere tali bimbi martiri, oppure santi, oppure, se non possibile queste due vie, considerare tali defunti “speciali” tanto da farne memoria in un giorno particolare dell’anno.

Il problema aborto è un problema gravissimo e  vi sarebbe una grande richiamo delle coscienze  qualora  la Chiesa operasse una canonizzazione collettiva dei feti uccisi in tutti i tempi e/o indicesse un giorno di ricordo e commemorazione  in tutta la Chiesa universale .

Auspichiamo che la questione venga sottoposta all’esame di insigni teologi per i dovuti approfondimenti e perché si studi una soluzione magari prevedendo altre vie, diverse, da quelle ordinarie, per canonizzare i bimbi a cui è stato tolto ab origine il  dono della vita.

 



[1] Presidente e fondatrice dell’Associazione privata di fedeli Avvocatura in Missione che si preoccupa di portare Cristo nel mondo giudiziario e legislativo.

[2] L. 194. Art.4. Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna deve accusare

a)     un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute,

b)     o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari,

c)      o alle circostanze in cui e’ avvenuto il concepimento,

d)    o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito,

Art. 5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

[3] Il Concetto di martirio. Valutazione teologica e giuridica, ed. Avvocatura in Missione, 2010