Green pass e norme penali

11 Set 2021 | Covid

AVVOCATURA IN MISSIONE

 

 

Green Pass e norme penali

 

Il green pass è una certificazione che attesta:

– la vaccinazione contro il Sars cov2;

– lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione;

– l’aver effettuato un test antigenico o molecolare che risulti negativo al virus.

I decreti legge da cui trae origine il certificato verde sono stati oggetto di svariati studi giuridici.

In questa approfondiamo i rilievi dal punto di vista amministrativo e penale.

Profilo Amministrativo

Per quanto attiene al profilo amministrativo il decreto prevede una sanzione consistente in una multa prevista per chi, sprovvisto della tessera verde, acceda comunque nei locali in cui sarebbe obbligatorio il certificato verde: la sanzione varia da 400 a 1.000 euro e per l’esercente, qualora la violazione è reiterata, andrebbe incontro alla chiusura del locale per qualche giorno.

Profilo Penale

Sul piano penale è necessario partire da un’osservazione tecnica: la summenzionata certificazione è emessa esclusivamente attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute, sia in formato digitale che in formato stampabile e contenente un codice (cd QR code) che ne permette la verifica di autenticità.

Il profilo penale potrebbe sorgere solo in caso si esibizione di un certificato contraffatto, che sembrerebbe peraltro di impossibile realizzazione, e questo configurerebbe il reato di cui all’art. 482 c.p. (falsità materiale commessa da privato) con possibilità ulteriore di integrazione del reato di cui all’art. 489 c.p. (uso di atto falso).

Invece, l’utilizzo di un certificato altrui integra un’altra fattispecie, il delitto di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p.

Nella prima ipotesi, quella della falsità materiale, siamo di fronte a un reato contro la fede pubblica, procedibile d’ufficio.

La contraffazione può essere riferita sia a tutto l’atto che a parte di esso.

La pena prevista è da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo – secondo il disposto del 482 c.p.

La seconda ipotesi è quella dell’utilizzo di un atto falso alla cui falsificazione non si è dato contributo, ipotesi di cui all’art. 489 c.p. Anche questo è un reato istantaneo e la consumazione si esaurisce con l’uso.

Ai fini della configurazione del reato è necessario il dolo generico, sapere che si sta utilizzando un documento falso con il fine di procurare a sé un vantaggio.

La pena è ridotta di un terzo rispetto alla contraffazione sopra trattata.

La terza ipotesi indicata è quella relativa alla sostituzione di persona, prevista dall’art. 494 c.p. che punisce con la reclusione fino ad un anno di reclusione chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato producente effetti giuridici.

Verificatore dei dati

Come già detto il green pass contiene un Qr code, il nome e cognome della persona e la data della vaccinazione o del tampone effettuato o dell’avvenuta guarigione dal virus.

La verifica dei dati sopra descritti è stata demandata, in forza del precedente DPCM 17 giugno 2021 sia a pubblici ufficiali che ad altri soggetti che pubblici ufficiali non sono: gli organizzatori di eventi e addetti ai servizi di controllo; i titolari di strutture ricettive e pubblici esercizi, i vettori aerei, marittimi e terrestri; le strutture sanitarie e socio assistenziali.

Questo ha comportato e comporta problemi inerenti la verifica dell’identità che non può scaturire direttamente dall’esibizione del green pass ma solo quando appaia manifesta l’incongruenza dei dati anagrafici contenuti nella certificazione. Questo correttivo è stato indicato da una circolare del 10 agosto 2021 da parte del Viminale nel tentativo di superare il problema della richiesta del documento di identità da parte di soggetti non qualificati, né qualificabili quali pubblici ufficiali. Ostacolo superato? Staremo a vedere.

In teoria, in caso di mancata corrispondenza tra i dati contenuti nel certificato verde e l’identità del cittadino chiamato ad esibirlo, il controllore può sporgere denuncia dal momento che i reati di falso sono procedibili d’ufficio e la notitia criminis può essere acquisita d’ufficio da parte dell’Autorità Giudiziaria, chiunque intenda fornirla.

Le polemiche collegate al contrasto con le norme interne (Costituzione e leggi dello Stato) e con le risoluzioni comunitarie (Regolamento UE 2021/953, si veda in particolare l’art. 9 e 10  dello stesso, e la risoluzione n.2361/2021 che vietano ogni tipo di  discriminazione nei confronti di coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi e il divieto di conservazione dei dati), nonché le problematiche inerenti ai soggetti deputati ai controllo delle certificazioni ed, eventualmente, alla verifica dell’identità, non devono, in alcun modo indurre ad incorrere nei reati sopra decritti, in quanto il dissenso non deve mai manifestarsi mediante atti penalmente rilevanti.

Roma 9/09/2021

 

Avvocatura in Missione

Avv. Anna Egidia Catenaro

Avv. Fabrizio Perfumo

 

 

Associazione Avvocatura in Missione

V.L.Laterza,30

S.Maria di Galeria

00123 Roma

063046307  –  3356380723

info@avvocaturainmissione.it