COMUNICATO IN TEMA DI VACCINI OBBLIGATORI

28 Set 2021 | Comunicati Stampa

L’Associazione Avvocatura in Missione si oppone fermamente alla improvvida proposta di introduzione dell’obbligo di somministrazione del vaccino anti Covid 19 per gli operatori sanitari, in quanto illegittima ed inopportuna.

La libertà di scelta deve essere garantita e tutelata in questa particolare e delicata situazione, sulla base delle indicazioni ufficiali fornite dalle autorità preposte.

Posto che la somministrazione dei vaccini da un lato pone la speranza  su buoni risultati nel contenimento della diffusione del coronavirus, dall’altro fa emergere  l’insorgenza di effetti collaterali negativi anche gravi, nondimeno occorre ricordare che i presupposti per l’obbligo, che può essere introdotto solo con legge emanata dal Parlamento, sono legalmente individuati in due parametri: efficacia del farmaco e sicurezza per la salute di chi lo assume, oltre alla previsione di un indennizzo (e del risarcimento) in caso di lesioni da vaccinazioni obbligatorie, o da contatto con vaccinati (v. art. 32 Costituzione; L. 25-2-1992 n. 210; sentenza Corte Cost. n. 268/2017).

Quanto alla efficacia dei vaccini sinora autorizzati, sia l’agenzia italiana del farmaco (AIFA) sia quella europea (EMA), ne hanno consentito il commercio con procedura “subordinata a condizioni”: ciò significa che devono essere forniti ulteriori dati su questi medicinali, tra cui quelli relativi alla effettiva efficacia e durata della protezione, entro il 2023/2024.

Inoltre dette autorità hanno ritenuto di mantenere l’obbligo per i vaccinati di essere soggetti a tutte le precauzioni generali (ad esempio la mascherina, o il stanziamento), in quanto non risulta garantita l’efficacia per tutti i vaccinati, né per tutte le varianti del virus, né l’impedimento del contagio verso altre persone.

Quanto alla sicurezza dei vaccini autorizzati, si rammenta che il Ministero della salute è ritenuto responsabile quando è conosciuta la pericolosità di un vaccino e il principio di precauzione impone di vietarlo, salvo che per quelle sole conseguenze negative sulla salute che appaiano tollerabili (v. sentenze Cassazione n. 9406/2011; Corte Cost. n. 258/1994 e n. 307/1990).

Infine le predette autorità hanno richiesto alle aziende produttrici del vaccino di continuare gli studi relativi agli effetti della somministrazione per capire, tra l’altro, se può provocare cancro, malattie genetiche, infertilità, danni in gravidanza, allergie, malattie autoimmuni, complicanze da interazione con altri farmaci, impatto nocivo su soggetti gravati da altre patologie.

Alla luce di tale situazione, è evidente che costringere gli operatori sanitari a farsi iniettare un farmaco sperimentale, la cui completa efficacia è ancora sotto esame, significa esporli ad una scelta drammatica e ingiustificata, e richiede maggior oculatezza nel proporre soluzioni sanitarie repressive e abnormi, sganciate dai dati concreti che la scienza mette a disposizione, e che portano a riaffiorare ricordi di un passato che si auspica svanito per sempre.

Per tali ragioni si sottolinea l’importanza di procedere alla lotta alla diffusione del coronavirus confidando non solo sul vaccino, i cui studi devono certamente andare avanti, ma anche e soprattutto sulle cure sinora dimostratesi efficaci, la cui adozione però è stata limitata ad un numero esiguo di intrepidi medici, in riferimento ad esempio sia agli interventi di terapia domiciliare precoce, sia all’utilizzo di risorse come gli anticorpi monoclonali o il plasma iperimmune.

A tal proposito si confida nella ormai indifferibile modifica del protocollo nazionale terapeutico e si menziona, a proposito di una eventuale discussione in parlamento sull’obbligatorietà dei vaccini che in data 27 gennaio 2021 l’Assemblea permanente del Consiglio d’Europa ha votato la risoluzione 2361 che vieta di rendere obbligatoria la vaccinazione anti covid-19. I contenuti più pregnanti a tutela dei diritti umani sono: (7.3.1) assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desiderano fare da soli;(punto 7.3.2) garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non volere essere vaccinato;(punto 7.3.4) distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini.

Roma,19 marzo 2021

Avv. Anna Egidia Catenaro

Presidente Avvocatura in Missione