Appello ai Parlamentari

8 Ott 2021 | Covid, Opere di carità solidale

L’Associazione Avvocatura in Missione in merito al decreto legge di prossima conversione che introduce l’obbligo di somministrazione del vaccino anti Covid 19 per gli operatori sanitari, ritiene che allo stato attuale dei fatti le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione non possono essere compresse.

A tal fine osserva che:

L’art. 4 del Decreto Legge  n. 44 del 1 aprile 2021 introduce l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali”.

L’obbligo risulta costituzionalmente illegittimo, in quanto i presupposti per la introduzione di un obbligo di vaccinazione sono, per giurisprudenza costante, legalmente individuati in due parametri: efficacia del farmaco e sicurezza per la salute di chi lo assume, oltre alla previsione di un indennizzo (e del risarcimento) in caso di lesioni da vaccinazioni obbligatorie, o da contatto con vaccinati (v. art. 32 Costituzione; L. 25-2-1992 n. 210; sentenza Corte Cost. n. 268/2017).

In particolare la sentenza della C.Cost. n.258/1994 ripresa da ultimo dalla sentenza n. 5/2018  ( Relatore l’attuale Ministro della Giustizia Marta Cartabia) ha individuato i requisiti necessari affinchè l’obbligo vaccinale possa ritenersi compatibile con i dettami dell’art. 32 della Costituzione:

  1. a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza 1990 n. 307);
  2. b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi);
  3. c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria, la quale “trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva del trattamento o di esecuzione materiale di esso non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura” (sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dall’art. 2043 c.c.: sentenza n. 307/1990 cit.)

Inoltre la detta sentenza postulava:” Siano individuati e prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, ma sempre entro limiti di compatibilità con le sottolineate esigenze di generalizzata vaccinazione, gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze (Sentenza 258/1994 C. Cost.)

I vaccini anti Covid 19 non rispondono assolutamente ai principi enucleati nelle predette sentenze: gli stessi, infatti,  sono ancora in fase sperimentale; l’Agenzia del farmaco europea (EMA) e quella italiana (AIFA), ne hanno consentito il commercio con procedura “subordinata a condizioni”: ciò significa che devono essere forniti ulteriori dati su questi medicinali, tra cui quelli relativi alla effettiva efficacia e durata della protezione, entro il 2023/2024.

Le predette autorità hanno richiesto, altresì, alle aziende produttrici del vaccino di continuare gli studi relativi agli effetti della somministrazione, per capire, tra l’altro, se può provocare cancro, malattie genetiche, infertilità, danni in gravidanza, allergie, malattie autoimmuni, complicanze da interazione con altri farmaci, impatto nocivo su soggetti gravati da altre patologie.

Le stesse autorità hanno ritenuto di mantenere l’obbligo per i vaccinati di essere soggetti a tutte le precauzioni generali ( mascherina e distanziamento), in quanto non risulta ancora garantita l’efficacia per tutti i vaccinati, né per tutte le varianti del virus, né l’impedimento del contagio verso altre persone.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità riguardo all’obbligo vaccinale ha comunicato espressamente che in questa fase i passaporti per le vaccinazioni non possono essere previsti come un requisito per l’ingresso o l’uscita da uno Stato perché non vi è sicurezza che il vaccino prevenga le trasmissioni.

In data 27 gennaio 2021 l’Assemblea permanente del Consiglio d’Europa ha votato la risoluzione n. 2361, la quale vieta di rendere obbligatoria la vaccinazione anti Covid-19.

I contenuti più pregnanti di tale provvedimento a tutela dei diritti umani sono:

 (punto 7.3.1) assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno può essere politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desidera sceglierlo autonomamente;

– (punto 7.3.2) garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non volere essere vaccinato;

– (punto 7.3.4) distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini.

Si evidenzia inoltra che si moltiplicano giorno dopo giorno le notizie circa i gravi effetti collaterali, anche mortali, derivanti dalla somministrazione dei vaccini anti Covid, tanto che si susseguono i provvedimenti delle Autorità nazionali europee per la limitazione o la sospensione delle inoculazioni.

La Corte Costituzionale al punto c) ha affrontato il tema della responsabilità dello Stato per i danni cagionati da vaccino, a ciò si collega che la richiesta di sottoscrizione del consenso informato per la inoculazione del vaccino non può essere preteso a chi obbligato per legge, perchè viene meno la libera autodeterminazione presupposto imprescindibile per il consenso stesso,  per cui tutta la responsabilità risarcitoria deve risiedere sullo Stato, in caso di eventi avversi o mortali.

Di fatto, sono sempre più frequenti le notizie su decessi ed effetti avversi gravi conseguenti alla somministrazione dei vaccini anti Covid 19, per cui non si può chiedere una sottoscrizione di consenso informato a fronte di un obbligo impositivo su un vaccino  di cui non si conosce, nè a breve, nè a medio, né a lungo termine gli effetti sulle persone, sul virus e sull’efficacia.

Si rammenta che il Ministero della Salute è ritenuto responsabile quando è conosciuta la pericolosità di un vaccino e il principio di precauzione impone di vietarlo, salvo che per quelle sole conseguenze negative sulla salute che appaiano tollerabili (v. sentenze Cassazione n. 9406/2011; Corte Cost. n. 258/1994 e n. 307/1990).

Le persone stanno prendendo sempre maggiore consapevolezza della difformità tra dati reali riguardanti la somministrazione dei vaccini, gli effetti benefici e negativi, e la diffusione del virus da un lato, e quelli riferiti tramite i maggiori mezzi di comunicazione.

Risulta anche evidente ormai che l’alta mortalità da Covid 19 viene fortemente ridotta ove si ricorre alle cure precoci. Per tali ragioni si sottolinea l’importanza di procedere alla lotta alla diffusione del coronavirus confidando non solo sul vaccino, ma anche e soprattutto sulle cure sinora dimostratesi efficaci, la cui adozione però è stata limitata ad un numero esiguo di intrepidi medici, in riferimento ad esempio sia agli interventi di terapia domiciliare precoce, sia all’utilizzo di risorse come gli anticorpi monoclonali o il plasma iperimmune.

Ciò premesso,

SI CHIEDE

di non approvare alcun obbligo vaccinale in sede di conversione del decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, e di sostenere la predisposizione e la diffusione dei protocolli di cure precoci per la epidemia da Covid 19.

Roma, 21.04.2021

Avv. Anna Egidia Catenaro

Presidente Avvocatura in Missione