STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"AVVOCATURA IN MISSIONE"
CAP. I
NATURA E FINALITA'
ART. 1
DENOMINAZIONE
§ 1 E' costituita una Associazione privata di fedeli, a norma del can 299 §1
C.I.C., denominata "Avvocatura in Missione" che è una Comunità
professionale cristiana formata in prevalenza da avvocati, magistrati,
professori, laureandi e laureati in giurisprudenza che aderiscono ai fini
associativi che seguono.
ART. 2
SEDE E LOGO
§ 1 L'Associazione ha sede in Roma.
§ 2 Il logo raffigurante la bilancia con colomba e la denominazione posti
in prima pagina del presente Statuto è marchio esclusivo e denominazione
esclusiva ed è fatto divieto a chiunque di utilizzarli senza previa
autorizzazione scritta del Presidente.
ART. 3
FINALITA' E MISSIONE
§ 1 La finalità primaria dell'Associazione "Avvocatura in Missione" è quella
di farsi missionaria e fare missionari nel proprio ambiente di lavoro ed in
particolare nel mondo giudiziario e legislativo e negli ambienti con i
quali i propri membri hanno continuamente rapporti professionali e non.
§ 2 L'ulteriore finalità è quella di essere missionaria attraverso varie
opere di carità a favore dei disagiati, promuovendo la cultura a favore dei
disabbienti, fornendo contributi umanitari per progetti che saranno
adottati a livello regionale, nazionale ed internazionale.
§ 3 L'Associazione, sorta per iniziativa di Anna Egidia Catenaro, avvocato
in Roma, trova fondamento nei vari canoni del CIC sull'evangelizzazione:
Can 211 "Tutti i fedeli di Cristo hanno il dovere e il diritto di compiere
ogni sforzo perché il divino messaggio della salvezza giunga sempre di più a
tutti gli uomini di ogni tempo e di tutto il mondo".
Can. 225 § 1 " L'obbligo in particolare diventa poi ancora più urgente
soprattutto quando gli uomini possono ascoltare il Vangelo e conoscere
Cristo soltanto per mezzo loro"; §2 "Hanno anche il peculiare dovere,
ciascuno secondo la propria condizione, di impregnare e perfezionare
l'ordine temporale con spirito evangelico, e di rendere così testimonianza a
Cristo specialmente ciò compiendo e le funzioni secolari svolgendo".
Can 229 "Perché i laici possano vivere secondo la dottrina cristiana,
diffonderla e, se fosse necessario difenderla, e partecipare inoltre
all'esercizio dell'apostolato, hanno l'obbligo ed usufruiscono del diritto
di acquisire la conoscenza di questa dottrina in modo adeguato alla capacità
e alla condizione di ciascuno".
Can 781 CIC: "il compito dell'evangelizzazione dev'essere considerato un
dovere fondamentale del popolo di Dio, tutti i fedeli di Cristo, consapevoli
della loro responsabilità, partecipino al lavoro missionario".
ART. 4
STRUMENTI E ISTITUZIONI PER LA MISSIONE
Sono strumenti e istituzioni per la missione:
§ 1 L'organizzazione di Conferenze a contenuto spirituale, morale e
deontologico in ambienti giudiziari e non, la istituzione di scuole di
formazione all'evangelizzazione, istituzione e formazione di equipe di
evangelizzatori presso i vari Ordini Forensi in Italia ed all'estero.
§ 2 Utilizzo di ogni mezzo di comunicazione quali: sito internet,
pubblicazione di articoli su riviste e giornali di interesse giuridico e/o
religioso, conversazioni mediante radio e televisione e con qualsiasi altro
mezzo di comunicazione.
§ 3 L'Associazione nel perseguire le sue finalità può istituire:
1) Centri Comunitari per riunioni di preghiera,
2) Scuole di formazione all'evangelizzazione ed alla deontologia
professionale ,
3) Equipe di evangelizzazione e gruppi di preghiera ;
4) Aprire e gestire siti internet, diffondere mediante stampa ,
registrazioni audio e video, le proprie attività, le riflessioni, gli
insegnamenti e quant'altro attinente all'oggetto e fine della associazione.
Le suddette istituzioni sono al servizio esclusivo dell'attività
dell'Avvocatura in Missione rispettandone le ispirazioni, vocazione e
missione.
ART. 5
PREPARAZIONE ALLA MISSIONE
§ 1 Avvocatura in Missione, (consapevole che il raggiungimento della
finalità di una evangelizzazione che porti frutti è possibile solo quando
l'azione di evangelizzazione sia stata preceduta da una preparazione in
preghiera), pone al centro della Comunità, l'Eucarestia e l'adorazione
eucaristica, un culto particolare allo Spirito Santo, una preghiera
incessante fatta di suppliche, lodi, adorazione ed intercessione, l'offerta
quotidiana di tutta l'attività professionale che viene consacrata a Dio per
la missione di evangelizzazione.
§ 2 Gli scopi associativi e la qualità dei membri richiedono un buon livello
di formazione spirituale (ex Can. 329 CIC) sul piano biblico, teologico,
ecclesiologico, catechetico, e psicologico.
ART. 6
CARISMI
§1 L' Associazione è fondata:
sul carisma dell'evangelizzazione e dell'annuncio della Parola, che sono
imperniati sull'esercizio della carità, del perdono e dell'unità, che si
sviluppa nell'adorazione eucaristica e nella preghiera di intercessione
personale e comunitaria, per i membri dell'Associazione, per tutto il mondo
giudiziario, forense e politico per propagare sempre più il Regno di Dio e
la sua giustizia nel mondo.
.
CAP. 2
APPARTENENZA
ART. 7
I MEMBRI
§ 1 I membri dell'Associazione si distinguono in:
1) Membri Effettivi
2) Membri Missionari
3) Membri Aderenti
§ 2 Possono entrare a far parte dell'Associazione come membri quei fedeli
che siano avvocati, magistrati, operatori del diritto, laureandi in
giurisprudenza, funzionari pubblici e uomini politici e comunque altri
appartenenti a categorie professionali similari .
§ 3 Possono essere ammessi come membri effettivi i soggetti di cui
all'Art.7§2 che condividano pienamente lo spirito e le finalità di cui agli
Artt.3 e 4 e che abbiano una speciale vocazione alla missione di
evangelizzazione e vogliono porsi al suo servizio mediante una vita
comunitaria ;
§ 4 Possono essere ammessi come membri missionari quei membri già effettivi
che più di altri sono chiamati ad una testimonianza più attiva, più
radicale, di apostoli della Parola, di annunciatori del vangelo, (Rm 10,14)
che chiamati ed inondati dalla grazia di Dio rispondono con generosità alla
chiamata dello Spirito Santo.
§ 5 Possono essere ammessi come membri aderenti tutti coloro che non
assumendo particolari impegni nell'Associazione, aderiscono senza continuità
alle attività dell'Associazione, condividendone le finalità.
§ 6 Tutte queste qualifiche sono attribuite e revocate con provvedimento
insindacabile dal Consiglio Direttivo.
§ 7 Possono essere ammessi quali partecipanti, a livello integrativo, in
coerenza alla volontà di Cristo il quale vuole un solo ovile ed un unico
pastore, cristiani non cattolici purchè disposti ad aderire alla
spiritualità di fondo ed all'impostazione esterna dell'Associazione.